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Su un presunto caso di peculato dell’amministratore di sostegno

Nota a:
Cassazione penale , Sezione VI, 19 maggio 2016, n. 29617

Titolo:
Su un presunto caso di peculato dell’amministratore di sostegno

Autore:
Vieri Adriani- Avvocato

Classificazione:
PECULATO Appropriazione e distrazione
1.La massima:” L'amministratore di sostegno riveste la qualifica di pubblico ufficiale e perciò integra il delitto di peculato la condotta con cui si appropria delle somme di denaro giacenti sui conti correnti intestati alle persone sottoposte all'amministrazione. (In motivazione la Corte ha precisato che il reato di peculato non è ravvisabile a seguito del mero mancato rispetto delle procedure previste per l'effettuazione delle spese nell'interesse dell'amministrato, ma solo in presenza di una condotta appropriativa o, comunque, che si risolva nell'uso dei fondi o dei beni per finalità estranee all'amministrato)”.

2. Il fatto. Tizia, nominata amministratrice di sostegno  della madre è riconosciuta responsabile, dal Giudice dell’udienza preliminare in  sede di abbreviato, di essersi appropriata della somma costituita dal rimborso dei titoli operato da una banca ed è perciò condannata per il reato di peculato (art. 314 c.p.),  concesse le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 323 bis c.p., con la diminuente del rito abbreviato. La Corte di Appello conferma la pronuncia  di primo grado, osservando come l’imputata avesse "riversato" i corrispettivi dei titoli scaduti sia in un conto corrente che in un dossier titoli, cointestati a se stessa ed alla madre. Lo stesso Giudice di secondo grado sottolinea  che su tale conto, mai comunicato al Giudice tutelare e neppure agli altri congiunti, erano confluiti i movimenti in entrata  attinenti alla sola amministrata  e che vi erano state addebitati, invece, i movimenti in uscita riferiti esclusivamente all’imputata. Donde la sua ritenuta responsabilità per il delitto di peculato. Difatti l’accusata, si sarebbe procurata la disponibilità di tutte le voci attive inerenti alla madre (o quanto meno o, metà di esse, considerata la cointestazione dei fondi), voci che si sarebbe cointestata sine tutulo , tra cui proprio quella relativa al rimborso dei titoli per una somma non trascurabile  che l’imputata avrebbe, oltretutto,in epoca successiva, reinvestito  in titoli  a suo nome. La Difesa precisa che essi sono, tuttora, custoditi presso l’istituto bancario e pur sempre a disposizione degli eredi della amministrata.

3.Il commento. Dunque la a condotta illecita e appropriativa  sarebbe centrata nel fatto di attribuirsi, sia formalmente che sostanzialmente,  un potere dispositivo sul conto cointestato , in violazione delle norme che regolano l’attività’ di gestione dei conti e dei fondi della persona amministrata .Solo in questo senso, quindi, la  condotta illecita della ricorrente  equivarrebbe ad una appropriazione delle somme provenienti dai conti. La Corte regolatrice ha accolto le ragioni del ricorrente ed ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di Appello, disponendo di verificare non solo la preesistente contestazione - all’imputata ed alla amministrata -  del dossier titoli e del conto corrente ad esso collegato, ma soprattutto, se la somma liquidata sia stata effettivamente reinvestita in titoli accreditati sul dossier già cointestato tra l’amministrata e l’imputata e ancora in essere presso l’istituto di credito.
Alla base di tale conclusione,la Corte regolatrice ha posto la propria interpretazione sostanzialista e rispettosa del principio di offensività (nullum crimen, nulla poena sine offensa), secondo la quale il giudizio di colpevolezza per il reato di peculato richiede un effettivo comprovato prelievo di denaro per finalità estranee alla gestione del’amministrata di sostegno e non un sospetto fondato  su “figure sintomatiche”, mutuando la terminologia degli studiosi di diritto amministrativo in materia di eccesso di potere.
Non basta in altre parole la formale assenza di comunicazione al Giudice tutelare della esistenza del conti corrente e del conto titoli (che, peraltro, secondo la sentenza impugnata e quella di primo grado erano cointestati anche in epoca precedente); non basta neppure  la violazione dell’obbligo di rendiconto cui e’ tenuto l’amministratore di sostegno, tanto più se il conto corrente e il dossier titoli erano già cointestati in epoca preesistente alla nomina ad amministratore di sostegno della ricorrente.
Occorre invece la prova, ineccepibile e fondata, della utilizzazione dei fondi o di beni dell’amministrato per finalità estranee all’interesse dello stesso. Il reato di peculato, infatti, non e’ ravvisabile in base al dato formale del mancato rispetto delle procedure previste dalla legge per l’effettuazione delle spese nell’interesse dell’amministrato, ma solo in presenza di una condotta appropriativa  che si concretizza  nell’uso dei fondi o di beni dell’amministrato per finalità estranee all’interesse dello stesso.

4. I precedenti. Cassazione penale, sez. VI, 12/11/2014,  n. 50754, in CED Cassazione penale 2015; Cassazione penale, sez. VI, 04/02/2014,  n. 23353, in CED Cassazione penale 2014- Guida al diritto 2014, 34-35, 59 (s.m) ; Cassazione penale, sez. VI, 16/04/2007,  n. 27570, in Cass. pen. 2009, 1, 189 -  CED Cassazione penale 2008 - Cass. pen. 2008, 7-8, 2888






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