Nota a:
Cassazione
penale , Sezione VI, 19 maggio 2016, n. 29617
Titolo:
Su un presunto
caso di peculato dell’amministratore di sostegno
Autore:
Vieri
Adriani- Avvocato
Classificazione:
PECULATO
Appropriazione e distrazione
1.La massima:” L'amministratore di sostegno riveste
la qualifica di pubblico ufficiale e perciò integra il delitto di peculato la
condotta con cui si appropria delle somme di denaro giacenti sui conti correnti
intestati alle persone sottoposte all'amministrazione. (In motivazione la Corte
ha precisato che il reato di peculato non è ravvisabile a seguito del mero
mancato rispetto delle procedure previste per l'effettuazione delle spese
nell'interesse dell'amministrato, ma solo in presenza di una condotta
appropriativa o, comunque, che si risolva nell'uso dei fondi o dei beni per
finalità estranee all'amministrato)”.
2.
Il fatto. Tizia, nominata
amministratrice di sostegno della madre è
riconosciuta responsabile, dal Giudice dell’udienza preliminare in sede di abbreviato, di essersi appropriata della
somma costituita dal rimborso dei titoli operato da una banca ed è perciò
condannata per il reato di peculato
(art. 314 c.p.), concesse le circostanze
attenuanti generiche e quella di cui all’art. 323 bis c.p., con la diminuente
del rito abbreviato. La Corte di Appello conferma la pronuncia di primo grado, osservando come l’imputata avesse
"riversato" i corrispettivi dei titoli scaduti sia in un conto
corrente che in un dossier titoli, cointestati a se stessa ed alla madre. Lo
stesso Giudice di secondo grado sottolinea che su tale conto, mai comunicato al Giudice
tutelare e neppure agli altri congiunti, erano confluiti i movimenti in entrata
attinenti alla sola amministrata e che vi erano state addebitati, invece, i
movimenti in uscita riferiti esclusivamente all’imputata. Donde la sua ritenuta
responsabilità per il delitto di peculato.
Difatti l’accusata, si sarebbe procurata la disponibilità di tutte le voci
attive inerenti alla madre (o quanto meno o, metà di esse, considerata la cointestazione
dei fondi), voci che si sarebbe cointestata sine
tutulo , tra cui proprio quella relativa al rimborso dei titoli per una somma
non trascurabile che l’imputata avrebbe,
oltretutto,in epoca successiva, reinvestito in titoli a suo nome. La Difesa precisa che essi sono,
tuttora, custoditi presso l’istituto bancario e pur sempre a disposizione degli
eredi della amministrata.
3.Il commento. Dunque la a condotta
illecita e appropriativa sarebbe
centrata nel fatto di attribuirsi, sia formalmente che sostanzialmente, un potere dispositivo sul conto cointestato ,
in violazione delle norme che regolano l’attività’ di gestione dei conti e dei
fondi della persona amministrata .Solo in questo senso, quindi, la condotta illecita della ricorrente equivarrebbe ad una appropriazione delle somme
provenienti dai conti. La Corte regolatrice ha accolto le ragioni del
ricorrente ed ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di Appello, disponendo
di verificare non solo la preesistente contestazione - all’imputata ed alla
amministrata - del dossier titoli e del
conto corrente ad esso collegato, ma soprattutto, se la somma liquidata sia
stata effettivamente reinvestita in titoli accreditati sul dossier già
cointestato tra l’amministrata e l’imputata e ancora in essere presso
l’istituto di credito.
Alla
base di tale conclusione,la Corte regolatrice ha posto la propria interpretazione
sostanzialista e rispettosa del principio di offensività (nullum crimen, nulla poena sine offensa), secondo la quale il
giudizio di colpevolezza per il reato di peculato richiede un effettivo comprovato
prelievo di denaro per finalità estranee alla gestione del’amministrata di
sostegno e non un sospetto fondato
su “figure sintomatiche”, mutuando la terminologia degli studiosi di
diritto amministrativo in materia di eccesso di potere.
Non basta in altre parole la formale assenza
di comunicazione al Giudice tutelare della esistenza del conti corrente e del
conto titoli (che, peraltro, secondo la sentenza impugnata e quella di primo
grado erano cointestati anche in epoca precedente); non basta neppure la violazione dell’obbligo di rendiconto cui
e’ tenuto l’amministratore di sostegno, tanto più se il conto corrente e il
dossier titoli erano già cointestati in epoca preesistente alla nomina ad
amministratore di sostegno della ricorrente.
Occorre invece la prova, ineccepibile e
fondata, della utilizzazione dei fondi o di beni dell’amministrato per finalità
estranee all’interesse dello stesso. Il reato di peculato, infatti, non e’
ravvisabile in base al dato formale del mancato rispetto delle procedure
previste dalla legge per l’effettuazione delle spese nell’interesse
dell’amministrato, ma solo in presenza di una condotta appropriativa che si concretizza nell’uso dei fondi o di beni dell’amministrato
per finalità estranee all’interesse dello stesso.
4. I precedenti. Cassazione penale, sez. VI,
12/11/2014, n. 50754, in CED Cassazione penale 2015; Cassazione penale,
sez. VI, 04/02/2014, n. 23353, in CED Cassazione penale 2014- Guida al
diritto 2014, 34-35, 59 (s.m) ; Cassazione penale, sez. VI, 16/04/2007,
n. 27570, in Cass. pen. 2009, 1, 189 -
CED Cassazione penale 2008 - Cass. pen. 2008, 7-8, 2888
Comments
Post a Comment