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Frode processuale e interesse del privato

Nota a:
Cassazione penale, Sezione VI, 7 gennaio 2008, n.5009

Titolo:
Frode processuale  e interesse del privato

Autore:
Vieri Adriani- Avvocato

Classificazione:
FRODE PROCESSUALE
1. La massima. “Non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione colui che ha presentato denuncia per il delitto di frode processuale, trattandosi di fattispecie incriminatrice lesiva dell'interesse della collettività al corretto funzionamento della giustizia, relativamente al quale l'interesse del privato assume un rilievo solo riflesso e mediato, tale da non consentire l'attribuzione della qualità di persona offesa, ma solo quella di persona danneggiata dal reato”.

2. Il fatto. All’esito di una denuncia sporta da privati  contro ignoti per il delitto di frode processuale (art. 374 c.p.), il Pubblico Ministero richiede l’archiviazione senza notificare la propria richiesta ai sensi dell’art 408 c.p.p. ai denunciati medesimi che pure ne avevano fatto richiesta. Il Giudice per le indagini preliminari dispone in conformità e pronuncia de plano il decreto di archiviazione del procedimento a carico di ignoti per il delitto di frode processuale.
Propone ricorso per cassazione la denunciante, contestando il vizio di violazione di legge con riferimento alla mancata adozione del richiesto contraddittorio camerale.
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza.
I Giudici della Suprema Corte, infatti,  muovendo dal presupposto che l'opposizione alla richiesta di archiviazione competa esclusivamente alla persona offesa dal reato, cioè al titolare del bene giuridico immediatamente leso dal reato, escludono che tale qualità possa ascriversi all'attuale ricorrente, atteso che il bene giuridico protetto dal delitto di cui all'art. 374 c.p. è il corretto andamento dell'amministrazione della giustizia, relativamente al quale l'interesse del privato assume rilievo solo riflesso e mediato, tale da non consentire la sua definizione come persona offesa e, quindi, l'attribuzione della legittimazione alla proposizione dell'opposizione alla richiesta di archiviazione ex art 410 c.p.p.

3. Il commento. La frode processuale , nel codice penale italiano, è definita come  il reato commesso   da chiunque, nel corso di un procedimento civile , amministrativo o penale, al fine di trarre in inganno il Giudice in un atto di ispezione o esperimento giudiziale oppure il perito nell’esecuzione di una perizia, altera  lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone. Nel caso del processo penale la punibilità è esclusa ove si tratti di reati procedibili a querela. L’elemento psicologico è rappresentato dal dolo specifico (mens rea), cioè dal fine che ispira la condotta, quello modificare i dati dell'accertamento giurisdizionale  e quindi di condizionare l’esito del processo penale.
A ben vedere, la frode processuale è un reato plurioffensivo, idoneo a ledere gli interessi sia dell’amministrazione della giustizia, sia del privato pregiudicato da un esito processuale che rimane sfavorevolmente condizionato dalla commissione dei predetti reati. Entrambi  tali interessi, sia pubblico che privato,  subiscono un “vulnus” dalla mancata genuinità dell’accertamento processuale, esattamente come accade per la calunnia. Ontologicamente, quindi,  non vi è fra loro è alcuna differenza.

Ciò nonostante la giurisprudenza della Cassazione, nel caso della frode processuale, esclude che i privati, ancorché considerati “danneggiati dal reato”, siano da ritenersi  anche “persone offese”, pur se denuncianti. Perciò li priva - irrazionalmente- dello strumento consistente nella possibilità di opporsi alla richiesta di archiviazione riservato solo alle vittime del reato. Analogamente nei casi di falsa testimonianza (art. 372 c.p.) e quindi dobbiamo ritenere anche di falso giuramento (art. 371 c.p.)

Per quanto riguarda invece la possibilità di costituirsi parti civili, si ricorda (art. 74 c.p.p.)  che essa è connessa al riconoscimento della qualifica di “danneggiato dal reato”, che è cosa diversa da quella di “persona offesa”. Secondo la Cassazione questa conclusione “non contrasta con i principi costituzionali e con quelli della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo della denegata giustizia, giacché nel nostro ordinamento non è affatto negata al danneggiato la possibilità di ricorrere al giudice civile per i danni eventualmente subiti, ne è negata la possibilità di esercitare l'azione civile nel processo penale”.

Un caso celebre di costituzione di parte civile in un procedimento per frode processuale è quello concernente l'operato di un assistente capo della Polizia di Stato, principale investigatore nel corso della attività tesa all'accertamento della identità dell'autore di numerosi delitti contro l'incolumità pubblica commessi nel corso degli anni’90 in alcune province del Nordest, tramite utilizzo di ordigni esplosivi abbandonati in luoghi pubblici. In particolare, va qui ricordato che gli episodi delittuosi commessi in serie e attribuiti per tale ragione all'ignoto "Unabomber" , sono stati almeno 28. 
L’autore di tali comportamenti criminosi non è mai stato individuato, dimostrandosi molto abile nell'evitare di lasciare tracce. Le sue vittime in prevalenza erano bambini, colpiti nel corso di sagre e di feste paesane. Il poliziotto, secondo la tesi sostenuta dall’Accusa ma confermata in Cassazione, avrebbe intenzionalmente tagliato una piccolissima parte di un lamierino in ottone trovato in un ordigno inesploso allo scopo di precostituire una prova di accusa contro l’indagato, poi assolto da ogni accusa. Proprio un paio di forbici sequestrate a costui sarebbero state utilizzate  per tagliare il lamierino rinvenuto in un ordigno inesploso, ben nascosto in una chiesa e attribuito a “Unabomber”. Il poliziotto è stato in conclusione condannato a risarcire all’ex indagato, costituitosi parte civile, una considerevole somma di, oltre al risarcimento delle spese processuali (Cass.Pen., Sez VI, 5 novembre 2014, n.11849).

4. I precedenti. Cass. Pen.,  Sez. VI,  10 aprile 2008,  n. 17631;  Cass. pen. n. 8967 del 2007;  Cass. pen., sez. VI, 9 novembre 2006 n. 41344, Cass. pen., Sez. VI, 20 maggio 2005, n. 35051; Cass. pen. n. 2982 del 1999; Cass. pen., sez. VI, 21 gennaio 1998, n. 223 .In senso conforme: Cass. pen. n. 4113 del 2001




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