Nota
a:
Cassazione
penale, Sezione VI, 7 gennaio 2008, n.5009
Titolo:
Frode
processuale e interesse del privato
Autore:
Vieri
Adriani- Avvocato
Classificazione:
FRODE
PROCESSUALE
1. La
massima. “Non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di
archiviazione colui che ha presentato denuncia per il delitto di frode
processuale, trattandosi di fattispecie incriminatrice lesiva dell'interesse
della collettività al corretto funzionamento della giustizia, relativamente al
quale l'interesse del privato assume un rilievo solo riflesso e mediato, tale
da non consentire l'attribuzione della qualità di persona offesa, ma solo
quella di persona danneggiata dal reato”.
2.
Il fatto. All’esito di una denuncia sporta da privati contro ignoti per il delitto di frode
processuale (art. 374 c.p.), il Pubblico Ministero richiede l’archiviazione
senza notificare la propria richiesta ai sensi dell’art 408 c.p.p. ai
denunciati medesimi che pure ne avevano fatto richiesta. Il Giudice per le
indagini preliminari dispone in conformità e pronuncia de plano il decreto di
archiviazione del procedimento a carico di ignoti per il delitto di frode
processuale.
Propone
ricorso per cassazione la denunciante, contestando il vizio di violazione di
legge con riferimento alla mancata adozione del richiesto contraddittorio
camerale.
La
Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile per manifesta
infondatezza.
I
Giudici della Suprema Corte, infatti,
muovendo dal presupposto che l'opposizione alla richiesta di
archiviazione competa esclusivamente alla persona offesa dal reato, cioè al
titolare del bene giuridico immediatamente leso dal reato, escludono che tale qualità
possa ascriversi all'attuale ricorrente, atteso che il bene giuridico protetto
dal delitto di cui all'art. 374 c.p. è il corretto andamento
dell'amministrazione della giustizia, relativamente al quale l'interesse del
privato assume rilievo solo riflesso e mediato, tale da non consentire la sua
definizione come persona offesa e, quindi, l'attribuzione della legittimazione
alla proposizione dell'opposizione alla richiesta di archiviazione ex art 410
c.p.p.
3. Il
commento. La frode processuale , nel codice penale italiano, è definita
come il reato commesso da chiunque, nel corso di un procedimento
civile , amministrativo o penale, al fine di trarre in inganno il Giudice in un
atto di ispezione o esperimento giudiziale oppure il perito nell’esecuzione di
una perizia, altera lo stato dei luoghi,
delle cose o delle persone. Nel caso del processo penale la punibilità è
esclusa ove si tratti di reati procedibili a querela. L’elemento psicologico è
rappresentato dal dolo specifico (mens rea), cioè dal fine che ispira la
condotta, quello modificare i dati dell'accertamento giurisdizionale e quindi di condizionare l’esito del processo
penale.
A
ben vedere, la frode processuale è un reato plurioffensivo, idoneo a ledere gli
interessi sia dell’amministrazione della giustizia, sia del privato
pregiudicato da un esito processuale che rimane sfavorevolmente condizionato
dalla commissione dei predetti reati. Entrambi
tali interessi, sia pubblico che privato, subiscono un “vulnus” dalla mancata genuinità
dell’accertamento processuale, esattamente come accade per la calunnia.
Ontologicamente, quindi, non vi è fra
loro è alcuna differenza.
Ciò
nonostante la giurisprudenza della Cassazione, nel caso della frode
processuale, esclude che i privati, ancorché considerati “danneggiati dal
reato”, siano da ritenersi anche
“persone offese”, pur se denuncianti. Perciò li priva - irrazionalmente- dello
strumento consistente nella possibilità di opporsi alla richiesta di
archiviazione riservato solo alle vittime del reato. Analogamente nei casi di
falsa testimonianza (art. 372 c.p.) e quindi dobbiamo ritenere anche di falso
giuramento (art. 371 c.p.)
Per
quanto riguarda invece la possibilità di costituirsi parti civili, si ricorda
(art. 74 c.p.p.) che essa è connessa al
riconoscimento della qualifica di “danneggiato dal reato”, che è cosa diversa
da quella di “persona offesa”. Secondo la Cassazione questa conclusione “non
contrasta con i principi costituzionali e con quelli della Convenzione europea
dei diritti dell'uomo, sotto il profilo della denegata giustizia, giacché nel
nostro ordinamento non è affatto negata al danneggiato la possibilità di
ricorrere al giudice civile per i danni eventualmente subiti, ne è negata la
possibilità di esercitare l'azione civile nel processo penale”.
Un
caso celebre di costituzione di parte civile in un procedimento per frode
processuale è quello concernente l'operato di un assistente capo della Polizia
di Stato, principale investigatore nel corso della attività tesa
all'accertamento della identità dell'autore di numerosi delitti contro
l'incolumità pubblica commessi nel corso degli anni’90 in alcune province del
Nordest, tramite utilizzo di ordigni esplosivi abbandonati in luoghi pubblici.
In particolare, va qui ricordato che gli episodi delittuosi commessi in serie e
attribuiti per tale ragione all'ignoto "Unabomber" , sono stati
almeno 28.
L’autore di tali comportamenti criminosi non è mai stato
individuato, dimostrandosi molto abile nell'evitare di lasciare tracce. Le sue
vittime in prevalenza erano bambini, colpiti nel corso di sagre e di feste
paesane. Il poliziotto, secondo la tesi sostenuta dall’Accusa ma confermata in
Cassazione, avrebbe intenzionalmente tagliato una piccolissima parte di un
lamierino in ottone trovato in un ordigno inesploso allo scopo di precostituire
una prova di accusa contro l’indagato, poi assolto da ogni accusa. Proprio un
paio di forbici sequestrate a costui sarebbero state utilizzate per tagliare il lamierino rinvenuto in un
ordigno inesploso, ben nascosto in una chiesa e attribuito a “Unabomber”. Il
poliziotto è stato in conclusione condannato a risarcire all’ex indagato,
costituitosi parte civile, una
considerevole somma di, oltre al risarcimento delle spese processuali (Cass.Pen.,
Sez VI, 5 novembre 2014, n.11849).
4.
I precedenti. Cass. Pen., Sez. VI, 10 aprile 2008, n. 17631;
Cass. pen. n. 8967 del 2007;
Cass. pen., sez. VI, 9 novembre 2006 n. 41344, Cass. pen., Sez. VI, 20
maggio 2005, n. 35051; Cass. pen. n. 2982 del 1999; Cass. pen., sez. VI, 21
gennaio 1998, n. 223 .In senso conforme: Cass. pen. n. 4113 del 2001
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